Il decreto “Cura Italia”, approvato per far fronte alla dilagante emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19, ha previsto la sospensione dei mutui in corso.Non si tratta, però, di una misura destinata ad essere applicata in maniera generalizzata a tutti coloro che ne faranno richiesta.Vediamo, allora, nel dettaglio come può essere utilizzato questo strumento.
Chi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo in corso di ammortamento?
Possono beneficiare della sospensione i proprietari degli immobili adibiti ad abitazione principale nel caso di finanziamenti concessi per l’acquisto di quello stesso immobile, per una cifra non superiore a 250.000 euro, sempre che abbiano un indicatore ISEE non superiore a 30000 euro.Il finanziamento, però, deve risultare in ammortamento da almeno un anno e la durata della sospensione non può superare i 18 mesi.
La previsione di quest’ultimo termine è diretta ad un’ applicazione della misura unicamente a quei finanziamenti che abbiano consentito agli istituti mutuanti un minimo ingresso di liquidità nella restituzione.Chi non potrà accedere al beneficio conserverà, comunque, la possibilità di accedere a misure alternative, quali la rinegoziazione, la surroga ovvero l’elaborazione di piani di ammortamento personalizzati che consentano il recupero delle condizioni ottimali per il rimborso di quanto erogato.
Quali sono le condizioni per accedere al beneficio?
Si tratta di condizioni che attengono il verificarsi di situazioni che inducano una perdurante difficoltà della famiglia a far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana.Tra queste sono comprese:
A) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato ed indeterminato.
B) la cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato.
C) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
D) Liberi professionisti che abbiano autocertificato, nel trimestre dal 21 febbraio in poi ovvero fino alla data della domanda la perdita di una percentuale di fatturato non inferiore al 33% di quello riguardante l’ultimo trimestre del 2019.
Come fare domanda per accedere al beneficio?
Il beneficio è concesso dal Fondo di Solidarietà istituito presso la Consap, che interviene corrispondendo agli istituti di credito mutuanti il 50 % degli interessi dovuti per il periodo di sospensione.La rimanente parte, anche per quanto concerne il capitale residuo, restera’ a carico del mutuatario terminato il periodo di erogazione del beneficio, con conseguente allungamento dei termini dell’ammortamento complessivo originariamente stabiliti. Il rimborso del capitale, infatti, riprenderà dalla prima rata sospesa una volta estinto il beneficio nella sua durata.In attesa, quindi, di sapere quali saranno le ulteriori misure previste in ambito europeo per guidare la rinascita del Paese, lo strumento si presta ad alleviare la crisi di famiglie e imprese.La domanda, da compilarsi su apposita modulistica della Consap, andrà presentata alla banca, che la trasmetterà alla Consap, cui spetta di esprimere il consenso all’operazione entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.Senz’altro, dunque, risulta apprezzabile lo sforzo governativo di favorire il ricostituirsi della liquidità delle famiglie e delle imprese, allo scopo di consentire in breve tempo la domanda di beni di consumo.Tuttavia, l’incertezza legata alla durata della lotta contro il Coronavirus rende ardua la sentenza circa gli esiti piu o meno favorevoli della ripresa economica a breve termine.