Covid: il suo impatto sui contratti preliminari

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La recente emergenza sanitaria che sta colpendo gran parte del pianeta non ha risparmiato di produrre effetti sui contratti preliminari in procinto di esecuzione.L’ art. 91, comma 6-bis, d.l. 18/2020 ha chiarito che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata, anche ai fini ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art 1218 e 1223 c.c,  della responsabilita’ del debitore, in riferimento all’applicazione di eventuali penali e decadenze connesse ad omesso o ritardato adempimento”.
Come è noto, infatti,  l’art. 1218 c.c. pone a carico del debitore una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, per liberarsi dalla quale chi è tenuto ad una determinata prestazione dovrà dimostrare di non averla potuta eseguire per causa a lui non imputabile.In presenza di un provvedimento della pubblica autorità, come quello attualmente in vigore,  l’avvenuta emanazione di esso non sempre è sufficiente ad esonerare il debitore dagli obblighi da lui assunti con il contratto, soprattutto se l’emanazione della misura pubblica era prevedibile al momento della nascita dell’obbligazione.Ne deriva che il debitore è tenuto ad adempiere quando la circostanza da lui invocata per esserne esonerato fosse da lui prevedibile al momento del contratto. 

Con questo, tuttavia, non si intende certo affermare la possibilità di ritenere colpevoli debitori che ,al contrario, siano disponibili a far fede ai loro obblighi, quando ad essi sia impedito per cause esterne di recarsi nelle sedi opportune per l’effetto di misure di contenimento rese necessarie dal diffondersi dell’epidemia.Del resto, proprio tale ultima affermazione a favore del debitore virtuoso è espressione del principio generale riportato dal codice civile nell’art 1220 c.c, che, a proposito della mora del debitore stesso dispone che ” non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo legittimo”.

La norma emanata con il recente decreto ,piuttosto, sembra voler incoraggiare comportamenti di correttezza reciproca tra le parti, richiesti dall’art 1175 c.c.; queste ultime, infatti, al fine di evitare inutili aggravi, potranno liberamente differire in forma scritta l’esecuzione del contratto preliminare ad un periodo successivo a quello programmato, allo scopo di portare a compimento i propri interessi.Tale soluzione, oltre ad essere la più adeguata al buon senso comune, consente al creditore di evitare che il debitore possa invocare in suo favore la norma dell’art.1227 c.c., che recita:” Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinatia diligenza. “Con la conseguenza che il creditore che neghi alla controparte una revisione dell’accordo ben potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale e vedersi diminuita l’entità del lamentato danno subito in conseguenza del legittimo rifiuto del debitore di dar corso all’esecuzione del contratto preliminare a causa delle misure di contenimento del Covid-19.

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