Il certificato di agibilità è l’attestazione riguardante le condizioni di igiene, sicurezza e risparmio energetico degli edifici.L’art.24, secondo comma, D.P.R. 380/2001 ha eliminato la distinzione tra agibilità ed abitabilità, laddove la prima comprendeva soltanto immobili con destinazione diversa da quella abitativa, mentre la seconda era invece riferita a quest’ultima categoria.
CHI PUÒ CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
Il certificato di agibilità può essere chiesto:
1) Dal proprietario
2) Dal titolare del permesso di costruire
3) Dal titolare di Scia, Cila
4) Da colui che succeda al proprietario o ne sia erede
QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO
Il certificato di agibilità deve essere chiesto:
1) Per le nuove costruzioni
2) Per le ristrutturazioni o sopraelevazioni parziali
3) Per tutti gli interventi che possono modificare le condizioni igienico-sanitarie dell’immobile.
COME È POSSIBILE RICHIEDERLO
Esso deve essere chiesto entro 15 giorni dalla fine dei lavori allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di riferimento dal titolare del permesso di costruire.Dal novembre del 2016, con l’introduzione del decreto “Scia 2”, i Comuni non rilasciano più il certificato in questione, in quanto le informazioni in esso contenute possono essere autocertificate dal richiedente attraverso la modulistica predisposta dal Comune, allegando alla domanda:
1) Attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato sulle condizioni igieniche dell’immobile
2) Certificato di collaudo statico
3) Documentazione comprovante il rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
4) Documentazione sulla sicurezza degli impianti
5) Documentazione catastale
EFFETTI DELLA MANCANZA DI AGIBILITÀ
Se il costruttore dell’immobile, che sarebbe tenuto ad eseguirla entro 15 giorni dalla fine dei lavori, non effettua la segnalazione relativa all’agibilità, incorre in una sanzione compresa fra 77 e 464 euro.Se, invece, si tratta di un immobile locato senza aver eseguito la segnalazione, la mancanza del certificato giustifica la risoluzione del contratto, che resterà valido fino a quando il comune non dichiarerà l ‘inagibilità dell’immobile e quando risulti che il locatario fosse a conoscenza della mancanza di agibilità.
AGIBILITÀ E COMMERCIABILITÀ DELL’IMMOBILE
È ormai noto come il certificato o la presenza dell’agibilità non condizioni l’efficacia del trasferimento immobiliare.Tuttavia, una corretta informazione nei confronti dell’acquirente è necessaria per evitare future contestazioni. In particolare, la questione interessa, invece, la determinazione del prezzo di vendita, essendo ben possibile che l’acquirente sia disponibile ad acquistare un immobile privo dell’agibilità, ma che desideri per questa ragione una riduzione del prezzo richiesto per l’acquisto.Spesso,infine, al momento del trasferimento l’immobile è ancora un fase di costruzione, sicché sarà onere delle parti specificare chi debba effettuare la richiesta di agibilità una volta ultimati i lavori.